Monday, September 06, 2010   
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Struttura e Atti  
 Regolamento del Consiglio di Quartiere    
Consiglio di Quartiere n° 4
Isolotto - Legnaia


REGOLAMENTO INTERNO
 

TITOLO I
Premessa

Art.1 - Oggetto del regolamento.
In attuazione e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento dei Consigli di Quartiere il presente regolamento disciplina:

  1. lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Quartiere;
  2. la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni permanenti e delle Commissioni temporanee e che eventualmente questo Quartiere debba istituire;
  3. le modalità di uso del Centro Civico.

TITOLO II
Lavori del Consiglio

CAPO I
Articolazione dei lavori del Consiglio

Art.2 - Convocazione del Consiglio.
Il Consiglio è convocato dal Presidente secondo le modalità previste dall’art. 12 del regolamento dei Consigli di Quartiere.

Art.3 - Avviso di convocazione per i Consiglieri non residenti nel Comune .
I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata alla Segreteria del Consiglio del Quartiere 4, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale consegnare gli avvisi di convocazione, esonerando l’Amministrazione da qualunque responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
In ogni caso é comunque consentito a qualunque Consigliere, residente o meno, di eleggere, quale domicilio sostitutivo per le comunicazioni, la sede civica del Quartiere 4.
Fino a quando non venga effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Dirigente del Quartiere provvede a far spedire l’avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, senza ulteriori formalità. La spedizione, effettuata entro lo stesso termine previsto per la consegna dell’avviso a domicilio assolverà, ad ogni effetto, all’obbligo di convocazione previsto dalla legge e dal regolamento. L’eventuale ritardata consegna sarà considerata sanata qualora il Consigliere partecipi all’adunanza.

Art.4 - Ordine del giorno.
Il Presidente, come dispone l’art.12 primo comma del regol. dei Consigli di Quartiere, fissa l’o.d.g. del C.di Q., sentito il Collegio di Presidenza, salvo i casi d’urgenza o di particolare gravità.
Per poter iscrivere un argomento all’o.d.g.è necessario che il Consigliere o i Consiglieri proponenti inviino comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Quartiere. L’argomento dovrà pervenire in tale sede almeno 6 giorni prima della data fissata per l’adunanza, altrimenti verrà iscritto all’o.d.g. dell’adunanza successiva, salvo casi di estrema urgenza.
In questi ultimi l’inserimento all’o.d.g., ad esclusione delle deliberazioni, potrà avvenire durante l’adunanza stessa qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio.
Gli argomenti di cui all’o.d.g. sono in ogni caso riportati secondo l’ordine di presentazione.
Il Consiglio definisce all’inizio di ogni anno solare un calendario di massima delle adunanze, al fine di garantire coordinamento e continuità al proprio lavoro; se non convocate le adunanze devono essere disdette e di ciò deve essere data tempestiva comunicazione ai Consiglieri.

Art.5- Comunicazioni, deliberazioni, mozioni, interrogazioni, interpellanze.
I lavori della seduta del Consiglio si articolano come di seguito:

  • Approvazione dei verbali delle precedenti sedute
  • Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente e dei Presidenti delle Commissioni
  • Deliberazioni su proposta delle Commissioni
  • Mozioni su proposta di uno o più Consiglieri
  • Interrogazioni rivolte al Presidente o al Collegio di Presidenza, da uno o più Consiglieri, sulla sussistenza o la verità di un fatto determinato, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati adottati alcuni provvedimenti o trattati alcuni casi.
  • Interpellanze rivolte al Presidente e/o al Collegio di Presidenza, da uno o più Consiglieri, per conoscere le loro posizioni ed intendimenti e se intendano prendere una risoluzione riguardo a determinati problemi.
  • Interrogazioni rivolte all’Amministrazione comunale: il Consiglio delibera se provvedere alla loro trasmissione all’A.C.
Art. 6 - Disciplina del pubblico.
Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute del Consiglio, debbono mantenere un comportamento corretto, rimanere in silenzio, e non disturbare in alcun modo l’adunanza; altrimenti il Presidente potrà invitarle ad allontanarsi.

Art. 7 - Rapporti fra Consiglio ed Uffici.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art.31 della L.142/90 i Consiglieri possono accedere agli Uffici secondo le modalità previste dal regolamento sull’accesso.

Art.8 - Numero legale e assenze.
Il numero legale é raggiunto, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, in seconda convocazione con non meno di sette.
Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale, che viene accertato mediante appello nominale.
Il numero legale deve essere raggiunto entro trenta minuti dall’ora fissata per l’adunanza, altrimenti la seduta viene dichiarata deserta.
Il Presidente nomina fra i Consiglieri presenti tre scrutatori con la funzione di assisterlo in particolar modo nella verifica delle votazioni.

Art.9 - Discussione e votazione.
Il Presidente della seduta dirige e regola la discussione applicando le norme del presente regolamento, concede la facoltà di parola, secondo l’ordine delle richieste, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 l’ordine delle discussioni e delle votazioni. Per ogni punto messo all’ordine del giorno, dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per una dichiarazione di voto, per ogni Consigliere.
Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo i casi determinati dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali.
Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano per mezzo di schede . Il Presidente secondo l’ordine di appello chiama ciascun Consigliere al banco perché depositi la propria scheda nell’urna.
Terminata la votazione, gli Scrutatori ed il Segretario procedono allo spoglio delle schede comunicandone il risultato al Presidente che lo annuncia ufficialmente.

Art.10 - Approvazione delle proposte.
Salvo i casi, espressamente previsti per legge o da regolamento, nei quali sono richieste maggioranze qualificate, ogni proposta di delibera si intende approvata quando il numero dei voti favorevoli supera il numero dei voti contrari
In caso di parità di voti, la proposta non è né approvata né respinta e può essere ripresentata per la votazione nella seduta successiva.
In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La dichiarazione di immediata eseguibilità avrà luogo dopo l’avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata ed espressa in forma palese.

Art.11- Verbali.
I verbali delle sedute del Consiglio vengono redatti in forma sintetica.
Qualora si desideri che una dichiarazione di voto o altra dichiarazione venga riportata per esteso, il Consigliere interessato presenterà la stessa in forma scritta.


TITOLO III
Organi Consiliari e loro funzionamento

CAPO I
Gruppi consiliari

Art.12 - Composizione.
Tutti i Consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, ad eccezione del Presidente.
Ogni gruppo è rappresentato da un Capogruppo e normalmente è composto dagli eletti di una medesima lista. Il Consigliere che però voglia far parte di un gruppo consiliare diverso dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Quartiere unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del gruppo scelto.
I Consiglieri che non intendano più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono un numero minimo di tre, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio di Quartiere.
In caso contrario entreranno a far parte di un gruppo misto ai termini e per quanto disposto e dall’art.6 e ss. del regolamento del Consiglio Comunale , a cui rimanda l’art.5 del regolamento dei Consigli di Quartiere.

Art.13 - Conferenza dei Capigruppo: convocazione e compiti.
La conferenza dei Capigruppo é costituita dai Capi dei singoli Gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio di Quartiere, che la convoca e la presiede e dal Vicepresidente . La Conferenza è convocata con tre giorni di anticipo, salvo casi urgenti.
Suo compito é pronunciarsi sulle questioni attinenti l’ordine dei lavori, la programmazione ed il calendario delle sedute del Consiglio.

CAPO II
Commissioni Permanenti

Art.14 - Attribuzioni delle Commissioni permanenti.

  1. In attuazione del regolamento dei Consigli di Quartiere e dello statuto sono istituite le seguenti Commissioni permanenti per materia con funzioni consultive ed istruttorie:
    • Commissione Servizi Sociali
    • Commissione Servizi Culturali
    • Commissione Servizi Educativi
    • Commissione Servizi al Territorio
    • Commissione Sport
    • Commissione Ambiente
  2. Per accrescere la partecipazione in settori specifici di lavoro, ritenuti di particolare rilevanza, ciascuna Commissione, ferma restando la sua competenza nelle materie di cui al punto a) , può costituire per ogni singolo settore, sottocommissioni o gruppi di lavoro preparatori che istruiscono gli argomenti da discutere nelle Commissioni.
I Gruppi di lavoro sono coordinati da un Consigliere facente parte della Commissione, da questa designato e nominato dal Consiglio.
I Gruppi di lavoro e le Sottocommissioni possono essere permanenti o temporanei.

Art.15 - Composizione delle Commissioni Permanenti.
Ciascuna Commissione è composta da un numero minimo di tre ed un numero massimo di 10 Consiglieri e si articola in modo proporzionalmente corrispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in Consiglio.
Ciascun Consigliere non può far parte di più di tre Commissioni con diritto di voto, mentre può partecipare ai lavori di ogni altra Commissione senza diritto di voto.
Ciascun Consigliere deve essere nominato almeno in una Commissione.
Ogni Commissione avrà un Presidenteed un Vicepresidente, che verranno nominati dal Consiglio, con la funzione di convocarla e presiederla.
Il Presidente del C. di Q.non ha diritto di voto, ma può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni.
Possono collaborare alle Commissioni anche esperti, con competenza ed esperienza specifiche nelle materie trattate, in qualità di consulenti od osservatori.
Ciascun gruppo consiliare potrà designare un esperto.
Le Commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di Quartiere. I Consiglieri membri delle Commissioni, compreso il Presidente, possono farsi sostituire, in caso di impedimento, da altro Consigliere, fornendo delega scritta.
La composizione della Commissione sarà verificata periodicamente in base all’effettiva partecipazione ai lavori

Art.16 - Nomina dei componenti delle Commissioni permanenti.
I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio di Q.
Nella medesima delibera verranno nominati i Presidenti ed i Vicepresidenti.

Art.17 - Articolazione dei lavoridelle Commissioni permanenti.

  1. La Commissione é convocata dal Presidente, che ne regola i lavori e le sedute, le sottopone le proposte di deliberazione nelle materie di competenza e suggerisce al Collegio di Presidenza l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio di Quartiere delle proposte accolte.
    Le Commissioni relazionano al Consiglio di Quartiere sulle questioni relative alle materie di loro competenza.
    Ciascuna riunione dovrà essere assistita da un impiegato del Quartiere, a ciò abilitato dal Dirigente, che avrà il compito di redigere un verbale sommario della discussione e delle decisioni accolte. In casi eccezionali in cui non possa essere presente l’impiegato, il Presidente della Commissione nominerà Segretario un membro della Commissione.
  2. La convocazione della seduta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve avvenire almeno tre giorni prima della data della seduta, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire 24 ore prima.
    L’ordine del giorno dovrà essere inviato oltre che ai componenti della Commissione, presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Quartiere.
  3. Le sedute sono pubbliche secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 5 del regolamento dei Consigli di Quartiere.
    Le Commissioni, nell’intento di favorire l’approfondimento di singoli temi e di ricevere la più larga partecipazione delle formazioni sociali, potranno tenere riunioni aperte, alle quali saranno invitati, con diritto di parola, cittadini, organizzazioni, associazioni ed organismi operanti nel Quartiere, interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno.
    Le Commissioni, possono invitare alle sedute anche membri della stampa. Il Presidente può curare che sia redatto a mezzo dell’ufficio stampa del Comune un comunicato nel quale venga data notizia del dibattimento o di decisioni della Commissione.
  4. Perché le sedute siano valide è necessario che siano presenti almeno tre Consiglieri assegnati alla Commissione stessa. La presenza del numero legale é accertata dal Presidente all’inizio di ogni seduta; se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente può rinviare la seduta o sospenderla per trenta minuti. Qualora dopo la sospensione manchi egualmente il numero legale il Presidente rinvierà la trattazione dell’ordine del giorno ad una seduta successiva.
    Di ciò verrà data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della Commissione.
  5. Le decisioni sono approvate quando il numero dei voti a favore supera il numero dei voti contrari.
  6. Le Commissioni usufruiscono della collaborazione del personale comunale assegnato al Quartiere.
  7. Su rilevanti temi di interesse comune le Commissioni interessate dovranno svolgere il lavoro riunendosi in seduta comune ( progetti multiculturali e di cooperazione internazionale, progetti legati all’handicap). La seduta verrà coordinata dal Presidente della Commissione che abbia la competenza primaria e prevalente sul tema.

CAPO III
Le Commissioni Temporanee

Art.18 - Commissioni temporanee.
IL Consiglio di Quartiere può istituire Commissioni temporanee, nel rispetto dell’art.11, secondo comma, del regolamento dei Consigli di Quartiere, qualora sorgano problemi di carattere contingente che ne rendano opportuna la costituzione.
Il Consiglio provvederà a mezzo di deliberazione nella quale dovrà specificare: le competenze e gli ambiti di attività, nonché le eventuali interrelazioni con le altre Commissioni e il periodo di tempo concesso per lo svolgimento del lavoro.

Art.19 - Proroga.
Nel caso in cui la Commissione temporanea rilevi la necessità di superare i limiti di tempo concessi, il suo Presidente dovrà sottoporre la richiesta al Consiglio, unitamente ad una relazione che esponga il lavoro svolto e giustifichi la proroga. Il Consiglio deciderà discrezionalmente se accogliere o meno la richiesta.

Art.20 - Componenti e modalità operative.
Per quanto concerne la composizione, le modalità di nomina dei membri e le modalità operative delle Commissioni temporanee si rimanda a quanto disposto per le Commissioni permanenti, esclusa la limitazione prevista dal secondo capoverso dell’art.15 del presente regolamento.
Il Presidente della Commissione Temporanea può partecipare all’attività del Collegio di Presidenza, se da questo invitato.
Con periodicità stabilita dal Collegio di Presidenza, sentito il Presidente della Commissione Temporanea, quest’ultima dovrà presentare al Consiglio i risultati del lavoro svolto.

Art.21- Le Consulte di Quartiere.
Al fine di consentire al Consiglio di Quartiere una percezione a più ampio spettro delle esigenze espresse dalle forze sociali operanti nel territorio si prevede la possibilità di costituire delle Consulte di Quartiere.
Le forze sociali operanti nel Quartiere che intendono partecipare alle Consulte devono presentare al Presidente del Consiglio di Quartiere specifica richiesta documentata.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile delle forze sociali, il Presidente si impegna a rendere note le modalità ed i tempi per formulare la su citata richiesta, tramite i mezzi di informazione che sono a disposizione del Quartiere ( albo pretorio, rete civica, pubblicazione mensile del quartiere ).
Il Presidente, valutata la rilevanza e la rappresentatività delle forze sociali, indicherà quali di esse saranno chiamate a far parte delle Consulte, previo parere delle Commissioni competenti.
Le stesse forze sociali nomineranno i loro rappresentanti in seno alle Consulte con la possibilità di revocarli o sostituirli per giustificati motivi, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Quartiere.
Ciascuna Consulta sarà formata dalle forze sociali attive sul territorio in settori e con finalità similari ( assistenza, cultura, ambiente, sport, ecc.).
La Consulta verrà convocata dal Presidente della Commissione afferente, ogni qualvolta sia opportuno acquisire il parere o rendere note alla stessa questioni di specifico interesse ed ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei membri della Consulta.
 


CAPO IV
Collegio di Presidenza

Art.22 - Composizione.
Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Quartiere , che lo convoca e lo presiede, dal Vicepresidente del C. di Q. e dai Presidenti delle Commissioni permanenti.
Alle riunioni del Collegio possono partecipare su invito i Presidenti delle Commissioni Temporanee.

Art.23- Competenze.
Il Collegio di Presidenza è organo esecutivo del Consiglio di Quartiere.
Ha compiti organizzativi e di coordinamento dei lavori del Consiglio e delle Commissioni come disposto più specificatamente dall’art.19 del regolamento dei Consigli di Quartiere.
Il Collegio si riunisce in base ad un calendario stabilito dal Presidente del Consiglio di Quartiere.


TITOLO IV
Uso pubblico del centro civico e degli altri spazi affidati al Quartiere.

Art.24 - Criteri di attribuzione.
I locali e le attrezzature del centro civico e gli altri spazi gestiti dal Consiglio di Quartiere sono posti a disposizione dei cittadini per assemblee, dibattiti ed ogni altro tipo di attività politica, sociale, culturale ed altra, purché non abbia scopo di lucro e non sia in contrasto con i principi informatori della convivenza democratica.
Il centro civico e gli spazi disponibili per l’uso di cui sopra saranno individuati dal Consiglio di Quartiere con apposita deliberazione, si prevedono appositi spazi attrezzati per l’uso dei gruppi consiliari.
Le modalità operative e gli aspetti tecnici inerenti il funzionamento e la gestione del centro civico e degli spazi sopra citati verranno disposti dal Dirigente del Consiglio di Quartiere.

Art.25 - Autorizzazione all’uso.
Per l’utilizzazione dei locali di cui all’articolo precedente é necessario fare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Quartiere. Il Presidente autorizzerà l’uso secondo l’ordine di presentazione delle domande, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli organi istituzionali del Quartiere nonché delle iniziative da essi promosse.

Art.26 - Contenuto della richiesta.
La richiesta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  1. motivo della riunione
  2. soggetto che la promuove
  3. orario di inizio ed orario del presunto termine della riunione.
  4. la seguente dicitura " Il Consiglio di Quartiere 4 e l’Amministrazione Comunale sono esentate da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose o animali derivanti dall’uso dei locali."
Il Consiglio di Quartiere e l’Amministrazione Comunale non rispondono per le cose eventualmente lasciate nel centro civico.
La richiesta deve essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo.
Nel caso di domande simultanee o in caso di contestazioni, il Presidente , chi ha formulato la richiesta o un Consigliere possono chiedere che la decisione sia rimessa al Collegio di Presidenza, che provvederà nella prima riunione successiva alla domanda.
L’identità del Richiedente verrà accertata da un impiegato del Consiglio di Quartiere a ciò abilitato dal Dirigente.
Il Richiedente si assume per ciò stesso la responsabilità di eventuali danni o sottrazioni ai locali concessi in uso ed alle relative attrezzature, nonché la responsabilità dell’ordinato sviluppo delle riunioni.
Faranno carico sempre al Richiedente la sistemazione dei locali all’uso concesso e la pulizia degli stessi, nonché il ripristino dello stato in cui sono stati affidati.
I beni indicati possono concedersi a titolo gratuito a terzi in modo occasionale, fermo restando che rimarranno, invece, a loro carico tutte le spese inerenti i costi di gestione, così come quantificati dall’Ufficio tecnico.

Art.27 - Pubblicizzazione delle iniziative.
Nel caso in cui vengano pubblicizzate le iniziative promosse da coloro che abbiano ottenuta la disponibilità dei suddetti locali, copia del materiale pubblicitario dovrà essere consegnata al Presidente del Quartiere, prima dell’iniziativa.

Art.28 - Revoca delle concessioni.
Il Presidente può revocare le concessioni per motivi di sicurezza, di incolumità pubblica ed ogni qualvolta ne vengano meno i presupposti.

Art.29 - Norma finale.
Per quanto non esplicitamente quì disciplinato si rimanda al regolamento dei Consigli di Quartiere ed al regolamento del Consiglio Comunale e degli altri organi istituzionali.



23-12-99
   
      
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